IL GIUDICE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17 aprile 2008, Premesso, in fatto, che la ditta Baly S.a.s., proponeva opposizione davanti a questo ufficio ex art. 22, legge n. 689/1981 ad ordinanza-ingiunzione, emessa nei suoi confronti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia, che le aveva inflitto la sanzione pecuniaria di € 6.000,00, per aver installato e consentito l'uso in un esercizio pubblico di n. 1 apparecchio da intrattenimento sprovvisto dei richiesti titoli autorizzativi; che il citato ente finanziario, nel costituirsi in giudizio, eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore delle Commissioni tributarie in forza dell'art.2 del decreto legislativo n. 546/1992 come modificato dall'art. 12, comma 2 della legge n. 448/2001 che attribuiva alla Giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto «....le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari....», giusta, peraltro, statuizione di una recente sentenza del supremo Collegio civile a sezioni unite (Cass. 23 novembre 2007, n. 24398); che l'opponente, qualora l'ufficio aderisse all'interpretazione avallata dal supremo Collegio del citato art. 2, come attributiva di giurisdizione alle commissioni tributarie, a prescindere dalla natura dell'oggetto della controversia, sollevava questione di incostituzionalita' del suddetto articolo, siccome in contrasto con l'art. 102, secondo Cost., che prevede il divieto di creazione di nuovi giudici speciali, e con l'art. 25, primo comma Cost. per il quale nessuno puo' esser distolto dal Giudice naturale precostituito; ritenuta, in diritto, la non manifesta infondatezza della questione sollevata dall'opponente e la chiara rilevanza della questione medesima nel giudizio de quo. Invero, attribuire alle Commissioni tributarie la competenza a decidere le controversie sulle sanzioni pecuniarie non in base all'oggetto del contenzioso, ma in base all'ente finanziario che le irroga, come il chiaro dato testuale impone, significa estendere la giurisdizione del giudice speciale, quali sono incontestabilmente le commissioni tributarie, oltre la materia originariamente loro attribuita di natura tributaria. La norma contestata comporta, quindi, lo snaturamento della giurisdizione tributaria in violazione quanto meno del divieto di creazione di nuovi giudici speciali ( art. 102, secondo comma Cost.). E' quanto accadrebbe nella fattispecie ove, sulla scorta del citato art.2, dovrebbe riconoscersi la cognizione delle commissioni tributarie solo perche' la sanzione e' stata irrogata da un ente finanziario, ancorche', trattandosi di sanzione inflitta per inosservanza di obblighi formali connessi ad autorizzazioni per l'uso di apparecchi da intrattenimento, non abbia alcun collegamento ne' diretto ne' indiretto con violazione di obblighi tributari, coerenti con la doverosita' della prestazione e con il legame di questa con la pubblica spesa;